giovedì 23 marzo 2017

tecnico abilitato o professionista antincendio

Forse sono le domande più semplici, che spesso diamo per scontate, a crearci maggiori dubbi nel momento in cui andiamo ad affrontarle.
Leggendo il DM 20/12/12 (leggi anche l'articolo Parliamo del nuovo Decreto Impianti DM 20/12/12), che finalmente ha portato un po' più di chiarezza nel settore, ci si imbatte in due definizioni :"Tecnico abilitato" e "Professionista antincendio", non nuove del settore, ma che molti danno per scontate, e che a nostro avviso necessitano di alcuni chiarimenti.

Decreto Impianti - DM 20/12/2012

Il sovracitato decreto stabilisce ad esempio che se per l'impianto vengono seguite norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionale riconosciuti nel settore antincendio, la documentazione tecnica di progetto deve essere firmata da un professionista antincendio, mentre nel caso in cui si adottino norme europee la firma del progetto può essere del tecnico abilitato.
Come capire chi è l'uno e chi l'altro?
Il Decreto del 7 agosto 2012, nell'articolo 1  definisce che:
  • Il "Tecnico abilitato" è: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze. In parole povere è l'ingegnere, l'architetto, il geometra o perito iscritto al proprio albo professionale.
  • Il "Professionista antincendio" è: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Cioè è quel professionista già iscritto al proprio albo professionale ma che ha superato gli esami previsti dal Decreto legislativo 139 del 2006 (ex legge 818/84). Questi corsi permettono di elevarsi un gradino sopra al tecnico abilitato perchè permettono di apporre la propria firma su una serie di atti previsti dalla legislazione antincendio che il semplice ingegnere non può porre.
    Le modalità di accesso agli esami sono date dal DM 5 agosto 
  • “Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.”
Nella pratica le due figure si distinguono dal fatto che il tecnico abilitato può produrre solo parte della documentazione da allegare alla SCIA, mentre le altre certificazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività, necessitano della firma del professionista antincendio, come stabilito dall'articolo 16 del D.lgs 139 del 2006 che, al comma 4.

Ma come si acquisiscono tali requisiti?

Sperando di non semplificare troppo, il professionista antincendio è colui che ha superato gli esami previsti dalla legge 818/84 (ora superata dal DLGS 139 del 2006), questa figura professionale ha la possibilità di firmare gli atti specifici sulla sicurezza antincendio in quanto hanno effettuato corsi che prevedono un esame finale.
tecnici abilitati sono i professionisiti iscritti nei rispettivi albi professionali.
Citando il decreto legilativo:
Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l’iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell’interno.

Per la specifica differenza di certificazione che una figura professionale può o non può asseverare è necessario rimandare all'Allegato del Decreto Ministeriale del 7 Agosto 2012

mercoledì 12 ottobre 2016



Il 4 Novembre 2016 a Figline Valdarno (FI) il VII Convegno Nazionale A. Co. "Accordo 7 Luglio 2016 quali cambiamenti sono stati apportati… confronto tra consulenti, organi di controllo e giuristi"

Durante il Convegno interverranno esperti del settore che approfondiranno alcuni aspetti del nuovo Accordo Stato-Regioni e come i professionisti devono adeguarsi per continuare ad erogare corretta formazione ed evitare così affrontare i controlli con "serenità". 

La seconda parte del Convegno è dedicata a chi opera quotidianamente nel settore e che può esprimere grazie alla sezione Poster la sua professionalità e contribuire al dibattito sulla cultura della sicurezza sul lavoro e della corretta formazione come prevenzione.

L'evento è valevole come aggiornamento RSPP/ASPP, coordinatori, formatori, preposti, dirigenti, datori di lavoro.
Microcosmo Consulenze che organizza con AIFeCS l'evento è Provider ECM pertanto è possibile richiedere crediti ECM per la partecipazione (info comunicazioni@microcosmopoint.it).

La cultura della sicurezza sul lavoro richiedere una partecipazione attiva da chi intende condividerne gli assunti per poterli inserire concretamente nelle proprie attività. AIFeCS e Microcosmo Consulenze collaborano affinché i professionisti che collaborano al Progetto di un Network nazionale possano avere tutti gli strumenti per poter divulgare la una cultura della sicurezza sul lavoro mirata alla prevenzione.

Le iscrizione al evento sono aperte, per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata sul sito www.microcosmoconsulenze.it oppure scrivere a comunicazioni@microcosmoconsulenze.it






lunedì 19 settembre 2016

Sicurezza in Mostra: voce ai professionisti del settore

Il Settore della Sicurezza sul Lavoro è un settore complesso fatto di tante sfaccettature, dove la professionalità del singolo deve essere un perfetto connubio di competenze, capacità, innovazione e qualità.

Come migliorare l'efficacia della propria professionalità? Come entrare in empatia con i clienti e divulgare la cultura della sicurezza? Come gestire burocrazia, normative e innovazioni?

Una soluzione vincente è la condivisione.

AIFeCS - Associazione Italiana e Consulenza Sicurezza - nasce per dare supporto ai professionisti e le organizzazioni che operano nel settore della sicurezza. Pensando a come dare possibilità di condividere e comunicare la propria professionalità e competenze, la propria esperienza e le proprie opinioni è nata l'idea di aprire, durante il VII Convegno, la Sezione Poster.




I professionisti potranno preparare un poster che racconta la loro professionalità e il settore mettendo "In Mostra La Sicurezza". Il 4 Novembre ogni autore affiancherà il Poster per condividere con i presenti il tema e come in un vero vernissage "l'artista e la sua opera" saranno i protagonisti. Sarà un'occasione per confrontarsi e conoscersi, per trovare spunti di riflessioni e elementi di approfondimenti e per avviare collaborazioni.

Una mostra ha lo scopo di interagire con il visitatore e comunicare il concetto e il senso delle opere esposte che raccontano una storia.
AIFeCS, in collaborazione con Microcosmo Consulenze, ha deciso di raccontare la Sicurezza sul Lavoro e il settore della formazione e della consulenza attraverso la "voce" di chi quotidianamente lavora al fianco delle aziende e dei lavoratori.

Per maggiori informazioni sul Convegno che approfondirà il Nuovo Accordo Stato-Regione di Luglio 2016 e sulla Sezione Poster:
  • Visita il sito
  • Invia una mail a comunicazione@aifecs.it
N.B. Anche coloro che non sono associati ad AIFeCS potranno partecipare per maggiori informazioni comunicazione@aifecs.it

mercoledì 14 settembre 2016

VII Convegno Nazionale A. Co. (Aggiornamento Consulenti)


Microcosmo e AIFeCS quest’anno al VII Convegno Nazionale A.Co. tratteranno e approfondiranno l’argomento attuale: Il nuovo accordo del 7 luglio. Quest’anno ci sarà una sezione POSTER, coloro che sono interessati a redigere un poster su argomenti di maggiore conoscenza (sicurezza nei luoghi di lavoro e igiene alimentare) sono pregati di redigerlo in formato 50Lx80H. Durante la sessione Poster il comitato scientifico di AIFeCS valuterà il miglior Poster e la migliore argomentazione trattata. Scaricare il regolamento (DIMENSIONI DEL POSTER link in calce).
Il giorno precedente (3 Novembre) ci incontreremo per il Point day 2.0 in cui tratteremo strategie comuni per ampliare e promuovere le offerte formative, consulenziali e di servizi. Nuove opportunità di marketing comuni saranno illustrate dai responsabili e i centri sono pregati di intervenire con proprie richieste e suggerimenti.
  • Ai MicrocosmoPoint: Si ricorda che le procedure per attivazione corsi non son cambiate, abbiamo stipulato accordi con sindacati ed organi paritetici e non più con enti bilaterali per la corretta erogazione dei percorsi formativi come descritto nell’accordo.
  • Agli AIFeCSPoint: si ricorda che la piattaforma utilizzata per la erogazione dei corsi rispetta interamente l’accordo e che i corsi saranno a regime entro il 9 settembre.

Si prega compilare il form (nelle note indicando numero partecipanti e giorni di presenza: 3 novembre, 3/4 novembre o 4 novembre) per iniziare la registrazione del 3 e 4 novembre che si terrà presso la dimora storica Villa Casagrande- Figline e Incisa V.no (Firenze).
GRATUITO per socio SOSTENITORE, euro 50 per socio ORDINARIO, euro 120 per i non soci.- Pranzo Compreso.
NOVITA': SEZIONE POSTER... Quest’anno diamo spazio a tutti i Point con argomenti per loro importanti e di approfondimento. Un momento per far conoscere le proprie competenze e far nascere collaborazioni tra i centri AIFeCSPoint e MicrocosmoPoint.

martedì 21 giugno 2016

Nuovo Ape 2016 parte il 29 giugno

Il prossimo 29 giugno entrano in vigore tre nuove importanti norme che completano il pacchetto di normative indicato come strumento tecnico di riferimento dalla Legge n. 90 del 2013 e dai decreti attuativi D.M. 26 giugno 2015. Tutti i software commerciali per la certificazione energetica devono essere sottoposti a nuova procedura di certificazione da parte del CTI per la conformità alle nuove UNI TS 2016 e non sarà più possibile redigere nuovi APE con software non conformi e certificati dal CTI.
A partire dal 29 giugno 2016, gli applicativi informatici per il calcolo della prestazione energetica degli edifici devono aggiornare i sistemi di calcolo agli aggiornamenti delle norme di cui all'art. 11 del DLgs 192/05, essendo trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione, avvenuta il 31 marzo 2016, delle:

o    UNI/TS 11300-4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria  
o    UNI/TS 11300-5 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili, che sostituisce la Raccomandazione CTI 14:2013 Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione della prestazione energetica per la classificazione dell'edificio.  
o    UNI/TS 11300-6 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori e marciapiedi mobili.

AIFeCS eroga Corso Certificatore Energetico riconosciuto dal MISE e successivamente pubblicato nel sito AIFeCS per rendere visibile i professionisti che operano in questo settore.

 www.aifecs.it

giovedì 19 maggio 2016

Corso aggiornamento Panificatori- 20 ore Aggiornamento ENTRO 12 AGOSTO

ATTENZIONE ALLE SCADENZE DI AGGIORNAMENTO

  • I panificatori in attività alla data della pubblicazione della legge, ovvero dal 13 Maggio 2011, che hanno comunicato il nominativo del responsabile ai SUAP entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge (vale a dire entro il 12 agosto 2011) dovranno svolgere un minimo 20 ore di aggiornamento professionale (su contenuti da definire) entro il 12 agosto 2016.
  • I panificatori in attività alla data della pubblicazione della legge, ovvero dal 13 Maggio 2011, che hanno comunicato il nominativo del responsabile ai SUAP entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge (vale a dire 12 agosto 2011) e che rientrano nel requisito del percorso formativo ridotto (art. 6 comma 4 L.R. 18/2011 vale a dire negli ultimi cinque anni antecedenti attività di panificazione da minimo tredici mesi a tre anni anche non consecutivi nei tre anni) dovranno svolgere un corso di formazione della durata di 86 ore entro il 20 novembre 2014 (su contenuti definiti dall’allegato B delle schede descrittive). Da questa data scattano successivamente i cinque anni di aggiornamento di 20 ore fino al 20 novembre 2019.
  • I panificatori in attività alla data della pubblicazione della legge, ovvero il 13 Maggio 2011, che hanno comunicato il nominativo del responsabile ai SUAP entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge (vale a dire 12 agosto 2011) e che non rientrano nel requisito del percorso formativo ridotto (art.6 comma 3 L.R 18/2011) dovranno svolgere un corso di formazione della durata di 300 ore entro il 20 Novembre 2014 (su contenuti definiti dall’allegato A delle schede descrittive). Da questa data scattano successivamente i cinque anni di aggiornamento di 20 ore al 20 novembre 2019.
  • Per i panificatori che hanno iniziato l’attività dopo il 13 Maggio 2011, per le quali era prevista la formazione del responsabile (in mancanza del requisito) entro sei mesi dalla comunicazione al SUAP (ma anche i contenuti dei corsi dovevano essere definiti entro sei mesi dalla pubblicazione della legge), i sei mesi scattano dalla data della pubblicazione dei percorsi (vale a dire il 20 novembre 2013) e pertanto dovranno svolgere la formazione entro il 20 maggio 2014. Da questa data scattano i cinque anni di aggiornamento al 20 maggio 2019.
Segui le lezioni in aula e aula virtuale... rivolgiti agli AIFeCSPoint e MicrocosmoPoint più vicino a te!
comunicazione@aifecs.it

martedì 17 maggio 2016

Microcosmo-Point e AIFeCS-Point aprono i loro negozi DPI.... Maggio: il mese del Primo soccorso


Le aziende vengono seguite per la formazione.

Con l'attivazione e l'erogazione di un corso Primo soccorso si vuol trasmettere i seguenti obiettivi:
attivare in modo corretto il 118 • proteggere la persona coinvolta • controllare l’incidente • evitare o contenere i danni ambientali • realizzare un primo soccorso in attesa dell’arrivo di personale qualificato.

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO Cosa devono fare? - Collaborare alla predisposizione del piano di emergenza sanitaria - Coordinare l’attuazione delle misure previste da tale piano - Predisporre il cartello indicante i numeri di telefono dei Servizi di Emergenza (Ambulanza, Pronto Soccorso pubblico, Vigili del Fuoco, Centro anti-veleni) nei pressi del telefono - Curare la tenuta del materiale e/o delle attrezzature dei Presidi Sanitari (Pacchetto di Medicazione, Cassetta di Pronto Soccorso o Camera di Medicazione), controllandone la scadenza - Effettuare gli interventi di Primo Soccorso per quanto di loro competenza - Fare arrivare nel più breve tempo possibile un soccorso adeguato con ambulanza e informare il personale sanitario sullo svolgimento delle varie fasi dell’infortunio.

Decreto 15/7/2003 n.388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE - Gruppo A: - Aziende con rischio elevato (centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende estrattive ed attività minerarie, fabbricazione esplosivi, etc.) - Aziende con più di 5 lavoratori con indice infortunistico di inabilità permanente elevato (indice INAIL > 4) - Aziende con più di 5 lavoratori del comparto dell’agricoltura - Gruppo B: Aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A - Gruppo C: Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Oggi le agenzie formative MicrocosmoPoint del territorio e i centri virtuali AIFeCSPoint potranno seguire le aziende anche per i presidi sanitari obbligatori per le aziende.

Per informazione rivolgiti al Point più vicino a te.

Per conoscere il Point più vicino contatta la segreteria: comunicazione@aifecs.it